Statuto
Art.1 Costituzione
Viene costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile un’Associazione denominata “Centro Sociale Bruno Pedrini di Crespellano” , Ente di promozione sociale con sede in Via Togliatti 5/F, Crespellano (BO).
L’Associazione non ha fini di lucro e svolge le sue attività secondo i principi della solidarietà e della partecipazione gratuita e volontaria.
Art.2 Obiettivi generali
L’Associazione, pur aperta all’incontro ed alla collaborazione con tutte le altre realtà analoghe o istituzionali del territorio, considera come riferimento prevalente per la propria azione l’ambito locale.
Il centro si propone di essere un punto di incontro sociale e ricreativo per le famiglie e per tutti i cittadini, senza distinzioni di età, opinioni politiche o religiose e condizioni sociali, che ne condividano i fini di favorire la comunicazione e la socialità del vivere insieme, permettere lo scambio delle esperienze, attivare lo sviluppo e la messa in comune di progetti ed iniziative di solidarietà e partecipazione civile e sollecitare il confronto su problemi di attualità.
Art.3 Obiettivi specifici
L’Associazione si propone in particolare di svolgere attività per realizzare i seguenti
obiettivi:
. Promozione collettiva e proficua del tempo libero;
. Promozione di stili di vita che favoriscano la salute fisica e psichica in particolare dei bambini, degli adolescenti e degli anziani;
. Formazione di atteggiamenti di responsabilità, solidarietà e senso comunitario e civico;
. Promozione degli interessi culturali e della conoscenza della storia locale con particolare riferimento a quella del XX secolo:
. Valorizzazione e conservazione dell’ambiente nei suoi aspetti ricreativi e naturalistici e in quelli legati all’inquinamento ed alla salute;
. Conoscenza e valorizzazione dei beni culturali;
. Conoscenza di realtà territoriali e sociali diverse;
. Valorizzazione di capacità individuali ed abilità particolari contribuendo alla loro diffusione, con particolare riguardo alle persone in situazione di handicap;
. Partecipazione attiva ad iniziative di solidarietà e di aiuto a categorie o persone in condizione di bisogno;
. Attenzione ai bisogni del territorio favorendo il dibattito ed il confronto con le amministrazioni pubbliche.
. Sviluppo della socialità, del dialogo e della collaborazione intergenerazionale.
Art.4 Attività principali
Per il conseguimento degli obiettivi generali e di quelli specifici, l’associazione si propone di predisporre e gestire strutture con spazi ed ambienti idonei al fine di operare avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite, dei propri aderenti, organizzando le seguenti attività:
. Attività socializzanti all’interno delle strutture del centro anche mediante la somministrazione di alimenti e di bevande;
. Attività miranti al mantenimento ed al miglioramento della salute delle persone
. Intrattenimenti ricreativi di vario tipo che rispondano ad abitudini, desideri e necessità dei soci e/o dei loro familiari;
. Iniziative di sostegno a situazioni di disagio per raccogliere fondi ai fini di solidarietà o di autofinanziamento;
. Attività turistiche di tipo viaggio e/o soggiorno per favorire la socializzazione e lo sviluppo culturale;
. Attività di collegamento intergenerazionale anche in collaborazione e scambio con la scuola dell’infanzia, elementare e media.
. Sviluppo di attività socialmente utili per la riqualificazione dell’ambiente, del territorio e dei servizi sociali;
. Attività rivolte a comunità straniere per favorirne l’inserimento sociale e lavorativo;
. Attività di carattere culturale ed artistico anche in collaborazione con le scuole e le associazioni del territorio;
. Erogazione di contributi ad associazioni per iniziative solidaristiche ed assistenziali;
. Attivita’ mirate all’inserimento lavorativo di persone in situazione di handicap;
Art.5 Attività complementari
Le attività di somministrazione bevande e alimenti negli spazi in cui vengono svolte le attività istituzionali e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore degli associati, sono attività complementari a quelle svolte in attuazione diretta degli scopi istituzionali, come da art.5 DLGS 460/97. Sono attività complementari anche le attività necessarie per il reperimento di fondi per finanziare le attività istituzionali.
Art.6 Adesione ad organi di collegamento
La Associazione aderisce al “Coordinamento Nazionale dei Centri Sociali, comitati
Anziani ed Orti”, Associazione riconosciuta con DM 599/C del 4/3/1994 ai sensi
della legge 25/8/91 n°.2287
ASSOCIATI - ADESIONI - ESCLUSIONI
Art.7 Adesione
Possono aderire all’Associazione le singole persone fisiche che facciano richiesta alla stessa. La consegna della tessera sociale conferirà al richiedente la qualifica di associato.
Art.8 Doveri
La qualifica di associato comporta l’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione.
Art.9 Diritti
La qualifica di associato dà diritto alla partecipazione a tutte le attività sviluppate dall’associazione. Ogni associato di maggiore età ha diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Viene espressamente esclusa la partecipazione temporanea dell’associato alla vita associativa.
Art.10 Quote associative
La quota associativa dovrà essere versata annualmente all’Associazione. L’importo della quota sarà stabilito annualmente dall’assemblea dei soci su proposta del Comitato di Gestione. La quota associativa non è né rivalutabile né trasmissibile.
Art.11 Decadenza da socio
La qualifica di associato si perde automaticamente per decadenza qualora il socio non provveda al rinnovo della tessera sociale nel periodo stabilito. Altre cause della perdita di qualifica di associato sono la morte, il recesso e la sospensione. La perdita della qualifica dovrà essere annotata sull’apposito libro con l’elenco degli associati.
Art.12 Delibere di esclusione
La esclusione o la sospensione del socio può essere deliberata dal Comitato di gestione verso l’associato che:
. Non rispetti il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere formalmente adottate agli organi dell’associazione;
. Arrechi in qualunque modo danni gravi, morali o materiali, all’Associazione;
Art.13 Procedura di esclusione
La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio destinatario mediante lettera raccomandata. L’associato può ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri.
PATRIMONIO—RISORSE FINANZIARIE—BILANCIO
Art.14 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all’Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Art.14 Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, dopo aver sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 legge 23-12-1996 n°662, salvo diverse destinazioni imposte dalla Legge.
Art.16 Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’associazione sono:
. Le quote associative;
. Le erogazioni liberali e volontarie, i contributi a qualsiasi titolo provenienti da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell’attività sociale;
. Le donazioni e i lasciti;
. Gli eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali e da quelle complementari;
. Gli eventuali proventi derivanti dal patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario dell’Associazione;
Art.17 Fondo comune
In caso di recesso o di esclusione, i singoli soci non possono chiedere la divisione del Fondo Comune, né pretenderne la restituzione pro-quota.
Art.18 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di presentare un bilancio preventivo ed un rendiconto economico e finanziario. Entrambi vengono predisposti e presentati dal Comitato di Gestione e vengono sottoposti all’assemblea dei Soci: entro il 30 novembre dell’anno precedente per il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile dell’anno successivo per il rendiconto consuntivo. I bilanci sono soggetti a pubblicità attraverso la esposizione nei locali del Centro e saranno depositati presso la sede del centro stesso per la durata prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge.
Art.19 Avanzi di gestione
Eventuali avanzi di gestione verranno destinati a fondi di riserva ordinaria nella misura del 20% e, per la parte residua, a fondi di riserva da utilizzarsi per coprire eventuali disavanzi di gestione e per sostenere ogni iniziativa tendente al perseguimento delle attività istituzionali e complementari.
Art.20 Avanzi di gestione: esclusioni
E’ assolutamente esclusa la distribuzione, anche in maniera indiretta, degli utili e degli avanzi di gestione, nonché dei fondi, riserve o capitale durante l’esistenza dell’Associazione. Unica eccezione se questa è effettuata a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.21 Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
. L’Assemblea degli associati
. Il Comitato di gestione
. Il Collegio dei Sindaci Revisori
. Il Collegio dei Probiviri
ASSEMBLEA
Art.22 Assemblea
L’Assemblea degli associati si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocata dal Presidente dell’Associazione. Può anche essere convocata, in via straordinaria, da almeno un decimo degli associati che ne facciano richiesta.
L’Assemblea deve essere convocata, anche in via straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della convocazione.
Art.23 Validità dell’Assemblea
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti espressi su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. Fa eccezione lo scioglimento dell’Associazione con quanto previsto al successivo art.35 del presente Statuto.
Art.24 Organi dell’Assemblea
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene presieduta da un associato nominato dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario.
Art.25 Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione. Approva il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo, determina, nei limiti fissati dallo Statuto, il numero dei componenti del Comitato di Gestione, stabilisce le modalità per la nomina del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri, nominando anche la Commissione elettorale.. L’Assemblea stabilisce inoltre l’entità delle quote associative annuali. Di norma le votazioni sugli argomenti in discussione vengono fatte con voto palese, ma, se richiesto da almeno un decimo dei presenti, si adotta il voto segreto. Il voto segreto è obbligatorio nel caso della nomina diretta del Comitato di Gestione e degli altri organi statutari, nonché quando si delibera su questioni di carattere personale. Tutte le riunioni dell’assemblea vanno verbalizzate.
COMITATO DI GESTIONE
Art.26 Composizione
Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di sette ad un massimo di ventuno
eletti all’inizio del mandato. Il Comitato, che dura in carica due anni, elegge fra suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, il Responsabile Amministrativo ed il Cassiere.
Art.27 Poteri del Comitato
Il Comitato attua le direttive approvate dall’Assemblea, propone le modifiche allo Statuto ed elabora i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea. Tramite il Presidente convoca l’assemblea dei soci, nomina commissioni di lavoro su iniziative specifiche, determina l’entità delle quote associative annuali da sottoporre all’Assemblea. Esso inoltre delibera l’adesione ad altre associazioni od organismi aventi finalità analoghe a quelle indicate nello Statuto e delibera le convenzioni ed i contratti che impegnano l’associazione.
Art.28 Validità delle riunioni
Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; vengono convocate dal Presidente in forma scritta con la indicazione degli argomenti in discussione. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telefonica.
Il Comitato inoltre può essere convocato anche da 1/3 almeno dei suoi componenti e tutte le riunioni vanno verbalizzate.
Art.29 Poteri del Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione. In caso di assenza, impedimento o dimissioni, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato di Gestione.
Il Presidente può assumere, in casi di urgenza e sentiti il Vice Presidente ed il Responsabile amministrativo, provvedimenti urgenti che vanno però ratificati alla prima riunione del Comitato di Gestione.
Art.30 Prestazioni e cariche sociali
Le cariche sociali e le prestazioni degli aderenti sono gratuite salvo il rimborso delle spese direttamente sostenute nell’espletamento degli incarichi associativi e dei compiti, dietro presentazione di giustificativo fiscalmente valido.
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Art.31 Composizione
Il Collegio è composto da tre membri nominati dall’Assemblea e dura in carica due anni. I suoi membri possono essere rieletti. Ha il compito di controllare l’andamento amministrativo, contabile, patrimoniale e finanziario dell’Associazione nel rispetto dello Statuto, delle delibere adottate, dei regolamenti interni e delle norme di legge vigenti. Presenta ogni anno, in sede di bilancio consuntivo, una relazione scritta all’Assemblea. Tutte le riunioni del Collegio vanno verbalizzate.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.32 Composizione
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, possibilmente cittadini esterni all’associazione, scelti dall’Assemblea e dura in carica due anni. I suoi membri possono essere rieletti. Esamina e decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione, i ricorsi dei soci contro i provvedimenti di espulsione o di sospensione. Esso nomina un Presidente al suo interno. Tutte le riunioni di questo organismo vanno verbalizzate.
COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO
Art.33 Composizioni e funzioni
Il Comitato di gestione, per meglio svolgere la propria attività, può costituire Commissioni o Gruppi di Lavoro nei vari settori di attività dell’Associazione, oppure per tematiche o iniziative specifiche. Delle commissioni e dei gruppi possono far parte anche i non soci e la loro attività è preferibilmente coordinata da un membro del Comitato di gestione. Le Commissioni ed i Gruppi riferiscono al comitato di Gestione.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art.34 Regolamento
Il funzionamento tecnico, amministrativo e gestionale dell’associazione è disciplinato
da un regolamento interno da compilarsi a cura del Comitato di Gestione e da approvarsi dall’assemblea.
Art.35 Scioglimento
L’Associazione può essere sciolta dietro delibera di un’assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. In caso di delibera di scioglimento, sarà nominato un liquidatore, nella persona del Presidente pro-tempore, che svolgerà il relativo mandato aiutato dal Vicepresidente. Per quanto non previsto o diversamente disposto, valgono le norme di leggi statali e regionali e , segnatamente, le disposizioni contenute negli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
Approvato nella assemblea dei soci del 01.07.2005
Il Segretario f.to Guerrini Giuliano
Il Presidente f.to Savini Umberto
Nessun commento:
Posta un commento